È una dichiarazione che l'interessato sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali. Il cittadino quindi si sostituisce all'Amministrazione competente a rilasciare un certificato e lo dichiara con valore di legge, sotto la propria responsabilità. L'autocertificazione sostituisce i certificati e i documenti richiesti dalle Amministrazioni pubbliche e dai Gestori dei servizi pubblici che devono accettarla. Nel rapporto tra privati invece il riconoscimento della validità dell'autocertificazione resta a discrezione di chi richiede il certificato o documento.
L'Amministrazione pubblica inoltre non puó in nessun caso sospendere o ritardare i tempi di inizio di un procedimento per la verifica d'ufficio di quanto dichiarato dal cittadino in una autocertificazione. Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero. L'autocertificazione non è ammessa inoltre per certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità all'UE, marchi e brevetti.
L'autocertificazione sostituisce i seguenti certificati
di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
Documentazione da presentare
L'autocertificazione puó essere redatta in carta libera su un foglio dove l'interessato dichiara stati personali, ed appone la propria firma senza autentica né bollo. La normativa stabilisce inoltre che per i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza è sufficiente l'esibizione di un documento di riconoscimento valido, purchè contenente dati aggiornati.
È possibile inviare l'autocertificazione per posta, fax e via telematica e di farla consegnare agli sportelli delle amministrazioni pubbliche da altri.
L'autocertificazione inviata per via telematica è valida se sottoscritta mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica.
Nell'autocertificazione deve infine essere indicata la conoscenza dell'uso dei dati personali da parte dell'Amministrazione Pubblica per i soli fini per cui l'autocertificazione è inoltrata come previsto dalla Legge 31/12/1996 n. 675 (Legge sulla Privacy).
Notizie utili
L'Amministrazione pubblica puó provvedere d'ufficio all'accertamento della veridicità di quanto dichiarato dal cittadino.
Il rilascio di dichiarazioni o l'esibizione di un documento contenente dati non corrispondenti a verità equivale ad uso di atto falso ed è punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in atto falso (art. 76 del D.P.R. 445 del 2/12/2000).
Il rifiuto ad accogliere un'autocertificazione da parte di un'Amministrazione Pubblica costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
Normativa di riferimento
DPR del 28/12/2000 n. 445: Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Legge del 07/08/1990 n.241 e successive modificazioni: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti.
Legge del 31/12/1996 n.675 e successive modificazioni:"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali"
È una dichiarazione che l'interessato sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali. Il cittadino quindi si sostituisce all'Amministrazione competente a rilasciare un certificato e lo dichiara con valore di legge, sotto la propria responsabilità. L'autocertificazione sostituisce i certificati e i documenti richiesti dalle Amministrazioni pubbliche e dai Gestori dei servizi pubblici che devono accettarla. Nel rapporto tra privati invece il riconoscimento della validità dell'autocertificazione resta a discrezione di chi richiede il certificato o documento.
L'Amministrazione pubblica inoltre non puó in nessun caso sospendere o ritardare i tempi di inizio di un procedimento per la verifica d'ufficio di quanto dichiarato dal cittadino in una autocertificazione. Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero. L'autocertificazione non è ammessa inoltre per certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità all'UE, marchi e brevetti.
L'autocertificazione sostituisce i seguenti certificati
di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
Documentazione da presentare
L'autocertificazione puó essere redatta in carta libera su un foglio dove l'interessato dichiara stati personali, ed appone la propria firma senza autentica né bollo. La normativa stabilisce inoltre che per i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza è sufficiente l'esibizione di un documento di riconoscimento valido, purchè contenente dati aggiornati.
È possibile inviare l'autocertificazione per posta, fax e via telematica e di farla consegnare agli sportelli delle amministrazioni pubbliche da altri.
L'autocertificazione inviata per via telematica è valida se sottoscritta mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica.
Nell'autocertificazione deve infine essere indicata la conoscenza dell'uso dei dati personali da parte dell'Amministrazione Pubblica per i soli fini per cui l'autocertificazione è inoltrata come previsto dalla Legge 31/12/1996 n. 675 (Legge sulla Privacy).
Notizie utili
L'Amministrazione pubblica puó provvedere d'ufficio all'accertamento della veridicità di quanto dichiarato dal cittadino.
Il rilascio di dichiarazioni o l'esibizione di un documento contenente dati non corrispondenti a verità equivale ad uso di atto falso ed è punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in atto falso (art. 76 del D.P.R. 445 del 2/12/2000).
Il rifiuto ad accogliere un'autocertificazione da parte di un'Amministrazione Pubblica costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
Normativa di riferimento
DPR del 28/12/2000 n. 445: Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Legge del 07/08/1990 n.241 e successive modificazioni: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti.
Legge del 31/12/1996 n.675 e successive modificazioni:"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali"
Dal 9 maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina prevista dall'art.5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n.35, che introduce il "cambio di residenza in tempo reale".
I cittadini potranno presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, trasferimento all'estero) non solo allo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax o per via telematica.
La trasmissione telematica e' consentita mediante una delle seguenti modalità:
La dichiarazione per essere accettata deve essere redatta sui moduli pubblicati, deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti negli appositi moduli (quelli contassegnati da un asterisco) e deve essere corredata da tutti gli allegati previsti:
Inoltre si raccomanda di compilare anche tutti i dati relativi al possesso di patente di guida e di possesso di auto, motoveicoli, carvan etc.. per agevolare il cambio di indirizzo sulla patente e sul libretto di circolazione.
L'ufficio anagrafe, nei due giorni successivi alla presentazione della dichiarazione ricevuta, effettua la registrazione anagrafica, fermo restando che gli effetti giuridici della stessa decorrono dalla data di presentazione. L'ufficiale di anagrafe ha 45 giorni per accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione, trascorsi i quali, in mancanza di comunicazioni, l'iscrizione si intende confermata.
Il comma 4 dell'art.5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accetamenti esperiti
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di cambio di residenza, redatta sull'apposito modulo puó essere presentata:
1. tramite raccomandata semplice all'indirizzo COMUNE DI CANTALUPA via Chiesa 43 10060 CANTALUPA TO
2. tramite fax al numero 0121352119
3. tramie posta certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.cantalupa.to.it
4. tramite posta elettronica semplice (previa acquisizione tramite scanner di copia della dichiarazione e di copia del documento d'identità del dichiarante all'indirizzo demografici@comune.cantalupa.to.it
5. direttamente agli sportelli dell'anagrafe comunale
Notizie utili:
Dal 9 maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina prevista dall'art.5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n.35, che introduce il "cambio di residenza in tempo reale".
I cittadini potranno presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, trasferimento all'estero) non solo allo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax o per via telematica.
La trasmissione telematica e' consentita mediante una delle seguenti modalità:
La dichiarazione per essere accettata deve essere redatta sui moduli pubblicati, deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti negli appositi moduli (quelli contassegnati da un asterisco) e deve essere corredata da tutti gli allegati previsti:
Inoltre si raccomanda di compilare anche tutti i dati relativi al possesso di patente di guida e di possesso di auto, motoveicoli, carvan etc.. per agevolare il cambio di indirizzo sulla patente e sul libretto di circolazione.
L'ufficio anagrafe, nei due giorni successivi alla presentazione della dichiarazione ricevuta, effettua la registrazione anagrafica, fermo restando che gli effetti giuridici della stessa decorrono dalla data di presentazione. L'ufficiale di anagrafe ha 45 giorni per accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione, trascorsi i quali, in mancanza di comunicazioni, l'iscrizione si intende confermata.
Il comma 4 dell'art.5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accetamenti esperiti
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di cambio di residenza, redatta sull'apposito modulo puó essere presentata:
1. tramite raccomandata semplice all'indirizzo COMUNE DI CANTALUPA via Chiesa 43 10060 CANTALUPA TO
2. tramite fax al numero 0121352119
3. tramie posta certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.cantalupa.to.it
4. tramite posta elettronica semplice (previa acquisizione tramite scanner di copia della dichiarazione e di copia del documento d'identità del dichiarante all'indirizzo demografici@comune.cantalupa.to.it
5. direttamente agli sportelli dell'anagrafe comunale
Notizie utili:
Dal 31 maggio 2018, all'indirizzo https://www.passaportonline.poliziadistato.it genitori o tutori di minori di 14 anni, potranno richiedere online l'autorizzazione a far viaggiare i propri figli minori affidandoli ad un accompagnatore (Ente o persona fisica).
La domanda presentata online arriva direttamente all'Ufficio passaporti della questura il quale, una volta completata la pratica, invierà al cittadino, tramite email, la data del ritiro della dichiarazione o, eventualmente, la richiesta di ulteriori informazioni, se necessario.
All'atto della presentazione presso l'Ufficio, il cittadino presenterà la documentazione firmata e potrà ritirare l' attestazione di accompagnamento.
Dal 31 maggio 2018, all'indirizzo https://www.passaportonline.poliziadistato.it genitori o tutori di minori di 14 anni, potranno richiedere online l'autorizzazione a far viaggiare i propri figli minori affidandoli ad un accompagnatore (Ente o persona fisica).
La domanda presentata online arriva direttamente all'Ufficio passaporti della questura il quale, una volta completata la pratica, invierà al cittadino, tramite email, la data del ritiro della dichiarazione o, eventualmente, la richiesta di ulteriori informazioni, se necessario.
All'atto della presentazione presso l'Ufficio, il cittadino presenterà la documentazione firmata e potrà ritirare l' attestazione di accompagnamento.
Iscrizione agli Albi dei giudici popolari
In riferimento all'amministrazione della giustizia i Comuni svolgono tra l’altro la funzione di formazione degli elenchi di revisione degli Albi dei Giudici popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello.
Questa funzione, che deve essere esercitata ogni anno dispari tramite una apposita Commissione comunale (composta dal Sindaco, o suo delegato, e da due consiglieri comunali), comporta la formazione di un elenco di iscrivendi ed uno di cancellandi per ciascuno dei due tipi di Albo. Nell’elenco "iscrivendi" devono essere inseriti i nominativi dei cittadini residenti che hanno i requisiti indicati agli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e in quello dei cancellandi i nominativi di coloro che hanno perduto la qualità di elettore del Comune.
I requisiti per ottenere la iscrizione agli Albi dei giudici popolari sono i seguenti:
a) Giudici popolari di Corte d'Assise (articolo 9 L. 287/1951)
• Residenza anagrafica nel Comune
• cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici
• buona condotta morale;
• età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65
• titolo di studio di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo
b) Giudici popolari di Corte di Assise di Appello (articolo 10 L. 287/1951)
Devono possedere gli stessi requisiti dei Giudici popolari di Corte d'Assise ad eccezione del titolo di studio che deve essere di scuola media superiore di secondo grado di qualsiasi tipo.
Non possono ottenere l’iscrizione agli Albi:
• i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
• gli appartenenti a Forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio
• i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine o congregazione.
Gli Albi sono permanenti e sono soggetti ad aggiornamento (biennale, ogni anno dispari).
L'ufficio di Giudice popolare è obbligatorio.
L’iscrizione negli elenchi di revisione puó avvenire d’ufficio o a domanda da parte dell’interessato
Le domande possono essere presentate entro il mese di luglio di ogni anno dispari presso i Servizi demografici- Ufficio elettorale, negli orari di apertura dell’ufficio.
Iscrizione agli Albi dei giudici popolari
In riferimento all'amministrazione della giustizia i Comuni svolgono tra l’altro la funzione di formazione degli elenchi di revisione degli Albi dei Giudici popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello.
Questa funzione, che deve essere esercitata ogni anno dispari tramite una apposita Commissione comunale (composta dal Sindaco, o suo delegato, e da due consiglieri comunali), comporta la formazione di un elenco di iscrivendi ed uno di cancellandi per ciascuno dei due tipi di Albo. Nell’elenco "iscrivendi" devono essere inseriti i nominativi dei cittadini residenti che hanno i requisiti indicati agli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e in quello dei cancellandi i nominativi di coloro che hanno perduto la qualità di elettore del Comune.
I requisiti per ottenere la iscrizione agli Albi dei giudici popolari sono i seguenti:
a) Giudici popolari di Corte d'Assise (articolo 9 L. 287/1951)
• Residenza anagrafica nel Comune
• cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici
• buona condotta morale;
• età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65
• titolo di studio di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo
b) Giudici popolari di Corte di Assise di Appello (articolo 10 L. 287/1951)
Devono possedere gli stessi requisiti dei Giudici popolari di Corte d'Assise ad eccezione del titolo di studio che deve essere di scuola media superiore di secondo grado di qualsiasi tipo.
Non possono ottenere l’iscrizione agli Albi:
• i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
• gli appartenenti a Forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio
• i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine o congregazione.
Gli Albi sono permanenti e sono soggetti ad aggiornamento (biennale, ogni anno dispari).
L'ufficio di Giudice popolare è obbligatorio.
L’iscrizione negli elenchi di revisione puó avvenire d’ufficio o a domanda da parte dell’interessato
Le domande possono essere presentate entro il mese di luglio di ogni anno dispari presso i Servizi demografici- Ufficio elettorale, negli orari di apertura dell’ufficio.