In relazione all’art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.C.M. del 22/03/2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 76 del 22/03/2020, in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti delle competenti autorità, si riporta di seguito la faq reperibile sul sito del governo:
È obbligatorio fare la spesa nel proprio comune di residenza o è possibile farla anche nel Comune limitrofo? No, ma si deve fare la spesa nel posto più vicino possibile a casa o, per chi non lavora a casa, al luogo di lavoro. Infatti, gli spostamenti devono essere limitati allo stretto necessario sia tra Comuni limitrofi che all'interno dello stesso Comune. In ogni caso, si deve sempre rispettare rigorosamente la distanza tra le persone negli spostamenti, così come all'entrata, all'uscita e all'interno dei punti vendita. Per questa ragione la spesa è fatta di regola nel proprio Comune, dal momento che questo dovrebbe garantire la riduzione degli spostamenti al minimo indispensabile. Qualora ciò non sia possibile (ad esempio perché il Comune non ha punti vendita), o sia necessario acquistare con urgenza un bene non reperibile nel Comune di residenza o domicilio, o, ancora, il punto vendita più vicino a casa propria si trovi effettivamente nel Comune limitrofo, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati.
Si ricorda che al link di seguito riportato, in costante aggiornamento sulla base dei provvedimenti adottati, possono essere reperite le indicazioni in merito alle domande frequenti sulle misure adottate dal Governo.