Accesso civico - art. 5, comma 1 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013
L'accesso civico “semplice” è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e sostenuta da un interesse qualificato e deve essere soddisfatta entro 30 giorni con la pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato richiesto sul sito internet e la comunicazione del relativo collegamento ipertestuale al richiedente.
La richiesta è gratuita va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata:
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.cantalupa.to.it
- tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo: info@comune.cantalupa.to.it
- tramite fax al n. 0121352119
- direttamente presso l’ufficio protocollo del Comune di Cantalupa – Via Chiesa n. 43
Nel caso in cui il RPCT non comunichi entro 30 giorni dalla richiesta l’avvenuta pubblicazione, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 15 giorni, nel sito web www.comune.cantalupa.to.it, sezione Amministrazione Trasparente, quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
A fronte dell’inerzia da parte del Responsabile della trasparenza o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente può proporre ricorso al TAR entro 30 giorni (D. Lgs. 104/2010, art. 116).

 

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